Quando ormai la partita contro lo strapotere delle case farmaceutiche sembrava perduta, arriva una piccola vittoria per chi è contrario all’imposizione dell’obbligo vaccinale.

Il Tar della Calabria infatti ha annullato con sentenza odierna l’ordinanza emessa il 27 maggio scorso dal governatore Jole Santelli, che prevedeva la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per gli ultra sessantacinquenni e per tutti i medici e personale sanitario della regione.

Il ricorso era stato presentato grazie ad una iniziativa di AMPAS, l’associazione di medicina per una alimentazione di segnale guidata da Luca Speciani.

Il ricorso era stato basato su quattro argomentazioni diverse:

I ) Il provvedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 32, comma 2 Cost, che vieta l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori attraverso un provvedimento amministrativo e violerebbe altresì il riparto di competenze tra Stato e Regioni, giacché l’obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto solo dallo Stato. Il provvedimento sarebbe pertanto nullo per difetto assoluto di attribuzione.

II) Il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato il provvedimento in assenza dei presupposti richiesti sia dall’art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, sia dall’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Innanzitutto, essendo il provvedimento volto a contrastare l’epidemia di Covid-19, di carattere pandemico, la competenza non potrebbe che spettare al livello centrale di governo. In secondo luogo, imponendo il provvedimento l’obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, mancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente.

III) Ancora, vi sarebbe un difetto di competenza ai sensi della normativa emergenziale in materia di contrasto al COVID-19, e in particolare all’art. 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35, che attribuisce alle Regioni il potere di assumere provvedimenti più restrittivi solo in caso di N. 00871/2020 REG.RIC. aggravamento del rischio epidemiologico e nelle more dell’intervento statale.

IV) Infine, vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di COVID-19.

Il Tribunale Regionale della Calabria ha deciso di accogliere come valida la prima di queste argomentazioni, evitando di esprimersi sulle altre tre:

“Il Tribunale intendere premettere, anticipando sin d’ora quanto si svilupperò meglio ai §§ che seguono, che risulta fondato il primo motivo di ricorso, in quanto i trattamenti sanitari obbligatori, quale l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale, sono coperti da riserva di legge statale, alla stregua dell’art. 32, comma 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 3 Cost. e l’art. 117, comma 3 Cost.. Ciò comporta l’accoglimento del ricorso, sebbene riconoscendo che il vizio riscontrato determina l’annullabilità e non la nullità dell’ordinanza impugnata. All’accoglimento dell’odierno ricorso, dunque, non potrà essere ricondotto alcun significato diverso dall’affermazione che non spetta alle Regioni, ma eventualmente solo allo Stato, l’imposizione di un qualsivoglia obbligo vaccinale.”

In sintesi, le singole regioni non possono arrogarsi il diritto di imporre un obbligo vaccinale di alcun tipo. Chiaramente, il problema di fondo resta immutato, ma almeno questo passo in avanti va registrato.

Adesso resta da capire se una sentenza del genere possa “fare giurisprudenza” a livello nazionale, oppure se a livello regionale ognuno sia libero di interpretare le leggi come meglio crede. Mi sto riferendo naturalmente alla regione Lazio e al caso Zingaretti.

Massimo Mazzucco

La sentenza del TAR

Comments  
Che uomo malizioso che sei, Massimo. Verso il 2054 ci arriverà senz'altro anche il TAR del Lazio, a questa conclusione.
Si tratta solo di aspettare i tempi tecnici, ovvero che tutti i medici di qualche generazione si siano vaccinati. E poi "la Costituzione trionferà" anche lì.

Quote:

l’obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto solo dallo Stato

speriamo solo di non esserci dati lá zappa suí piedi..
Grazie!
Grazie AMPAS, grazie Luca Speciani.
Persone vere
Mi inquieta non poco il fatto che NON si siano espressi sugli altri punti.

Di fatto, così, hanno passato la palla allo stato che potrà imporre a tutti il vaccino.

SE invece avessero risposto al punto 4, molto probabilmente, anche lo stato non avrebbe più potuto farci nulla.
Se questo è potuto accadere, il motivo è uno solo: il giudice non è prezzolato ed ha sufficiente IQ per essersi fatto le domande corrette sull'argomento vaccino e conseguentemente si è informato, pertanto appellandosi esclusivamente la primo punto ha comunque lasciata la porta aperta a chi invece vuole spingere per vaccinare tutti, così da non inimicarsi le alte sfere.

Ha detto no, ma sottovoce.

Mia umile personale opinione.

Quote:

In sintesi, le singole regioni non possono arrogarsi il diritto di imporre un obbligo vaccinale di alcun tipo. Chiaramente, il problema di fondo resta immutato, ma almeno questo passo in avanti va registrato.

Adesso resta da capire se una sentenza del genere possa “fare giurisprudenza” a livello nazionale, oppure se a livello regionale ognuno sia libero di interpretare le leggi come meglio crede. Mi sto riferendo naturalmente alla regione Lazio e al caso Zingaretti.



A me sembra un pessimo presagio per chi, come me, è contro l'obbligo vaccinale e spero proprio che non faccia per niente giurisprudenza.
Questa è la mia impressione leggendo tra le righe specialmente i seguenti passi del quid decisum
:

"Ma ciò comporta altresì che questo giudice amministrativo, data la natura assorbente del vizio riscontrato, si asterrà dall'esaminare i successivi motivi di ricorso.
In particolare, deve essere sottolineato come non verrà esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità e la ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, e più in generale si contesta l’efficacia del vaccino antinfluenzale.
All'accoglimento dell’odierno ricorso, dunque, non potrà essere ricondotto alcun significato diverso dall'affermazione che non spetta alle Regioni, ma eventualmente solo allo Stato, l’imposizione di un qualsivoglia obbligo vaccinale."
Come detto altrove, io aspetterei a cantar vittoria.
In Calabria c'è la giunta di cdx quindi i giudici danno torto a prescindere, voglio vedere che dice il Tar di zinga nel Lazio.

E poi c'è il consiglio di stato, formato dagli ex-colleghi di conte.

X quanto riguarda la giurisprudenza, come tutte le sentenze giudiziali, anche quelle del Tar non sono vincolanti x le successive di pari grado o x le materie/fatti di competenza di altre regioni.
Non esiste la regola del "precedente" come nei sistemi di common law, usa, ecc.

=Ogni giudice può decidere a capocchia, cioè a come gli gira il cervello..
Ascoltate il grande dott.Rainò, unico... c'è da imparare, può sembrare a chi non lo conosce bene un po' "presuntuoso" ma è un genio... e non ha peli sulla lingua, oltre che una grandissima esperienza ed onestà, un Esempio...


Parte precedente

youtu.be/vN1I6NrM03o
L'unica speranza di vittoria per tutti noi:

comedonchisciotte.org/belgrado-liberata/
La cosa non smette di preoccuparmi comunque , temo che sarà direttamente il governo ad imporlo , se ciò accadesse si potrà solo dare sostegno a tutti quei medici e over 65 che saranno contrari e manifesteranno il loro dissenso ed essendo i medici una categoria influente , se il numero di chi si oppone sarà elevato , se le condizioni saranno favorevoli , forse minacciando di non esercitare più si otterrà qualche cosa . Sicuro è che se passa l'obbligo per questa categoria nel giro di pochissimo tempo sarà obbligatorio per tutti , per questo bisogna essere uniti come non lo si è mai stati e chissà se non sarà l'inizio di qualche cosa di incisivo .
Qualche volta pensare in positivo non guasterebbe.
E' una tappa importante. Punto.

Ci sono dei segnali che il lavoro dal basso e i 'piccoli passi' non siano invani
Un esempio qui
nytimes.com/.../...
Le forze sono da focalizzare sugli obietti nostri. Altrimenti si foraggia sempre 'loro'.
5.1. – L’insegnamento continuamente ribadito (Corte cost. 22 giugno1990, n. 307;Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258; Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5) è nel senso che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni, come si vede, sono molteplici e il loro contemperamento è compito del legislatore, il quale ha discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Corte cost. 14dicembre 2017, n. 268), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia(Corte cost. 25 giugno 2002, n. 282)

A me sembra purtroppo che sia tutto fuorchè una gioia
Più o meno ci dice, non posso che accogliere il ricorso, perchè se non lo facessi la farei troppo grossa, ma lo faccio con la morte nel cuore e invito lo stato a prendere una decisione analoga ascoltando il CTS che DEVE dare il suo contributo a questa decisione.

La costituzione non è contraria quindi MUOVETEVI
L'obbligo potete stabilirlo come meglio credete e sanzionare i miscredenti come volete... cosa state aspettando FATE PRESTO!!!

Quote:

la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32Cost.

Purtroppo ancora una volta vediamo all'opera l'ideologia del io sono lo Stato, e voi non siete un cazzo,
ben presente e radicata anche nella nostra costituzione.
ho parlato con Luca Speciani. Mi conferma che la questione nel Lazio è tutt'altro che risolta. Il Tar si è riservato di rispondere in via definitiva per il 29 settembre. E adesso ovviamente la sentenza della Calabria rappresenta per loro un ostacolo non da poco.
Qualcuno lo dica a quel cretino arrogante che governa? il Lazio.
#14 Sandalo01

Quote:

La costituzione non è contraria quindi MUOVETEVI L'obbligo potete stabilirlo come meglio credete e sanzionare i miscredenti come volete... cosa state aspettando FATE PRESTO!!!

Sì, credo che tu abbia ragione.
Fra i fini sociali dello Stato, la tutela della salute pubblica è certamente tra gli scopi preminenti che lo stesso dovrebbe tutelare tanto nell'interesse del singolo che in quello della collettività. Tale obbligo riguarda quindi anche la difesa da epidemie. Ma la norma, forse nella consapevolezza della rapidità dello sviluppo scientifico, ha voluto tutelare il cittadino dalla eventuale obbligatorietà di una profilassi non sufficientemente sperimentata sottraendo alla discrezionalità amministrativa l'imposizione di un obbligo profilattico e riservando tale potere al Parlamento con la garanzia di un procedimento legislativo.
Il che però, considerato da chi è attualmente composto il Parlamento, non mi rassicura tanto.
#10 peonia
Grazie Peonia, una serie di video molto illuminanti; la sua non è "presunzione", ma il normale sapere delle cose di persone istruite e competenti, visto che ha lavorato anche in pronto soccorso.
Grazie! ;-) wlady
#18 eco3
Fra i fini sociali dello Stato, la tutela della salute pubblica è certamente tra gli scopi preminenti che lo stesso dovrebbe tutelare tanto nell'interesse del singolo che in quello della collettività. Tale obbligo riguarda quindi anche la difesa da epidemie. Ma la norma, forse nella consapevolezza della rapidità dello sviluppo scientifico, ha voluto tutelare il cittadino dalla eventuale obbligatorietà di una profilassi non sufficientemente sperimentata sottraendo alla discrezionalità amministrativa l'imposizione di un obbligo profilattico e riservando tale potere al Parlamento con la garanzia di un procedimento legislativo.
Il che però, considerato da chi è attualmente composto il Parlamento, non mi rassicura tanto.

:pint:

Ricordo di aver sentito articolanti collettivi provenienti da un... e io che avevo detto e quell'altro papele papele di succinto batterio vestito se ne era uscito formattando: il Parlamento, un virus di cui non si è ancora trovato rimedio.

Buongiorno Natura

Quote:

E adesso ovviamente la sentenza della Calabria rappresenta per loro un ostacolo non da poco.

Questa si che è una bella notizia!!!
Facciamo del nostro meglio e massimo per contribuire a fare pressione mediatica sull'argomento.
grazie a te Wlady per averlo ascoltato, ne ho postati 3 perchè nella stessa serata ha parlato a lungo per rispondere a tutte le domande degli astanti
Bene, comunque il vaccino non serve piu' basta andare in giro con la mascherina !!! :hammer:
facebook.com/.../...
detoxed.info/.../...

"La dottoressa Li-Meng Yan – la virologa cinese che è fuggita dal paese, lasciando il suo lavoro in una prestigiosa università di Hong Kong – è apparsa la scorsa settimana alla televisione britannica dove ha affermato che il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19 è stato creato da scienziati cinesi in un laboratorio ."


Ed ora che mostra anche uno studio e le sue credenziali è ancora attaccabile in qualche modo? oppure è tutta una manovra per attaccare la cina?
SCHOTTOLO: la dottoressa può dimostrare che il virus è modificato, ma non CHI l'abbia modificato. Occhio ai trabocchetti mediatici. Vogliono farci credere a tutti i costi che siano stati i cinesi.

Questa sera ne parliamo con Franco Fracassi su contro.tv
#25 redazione

Quote:

la dottoressa può dimostrare che il virus è modificato

E già non mi sembra cosa da poco, prescindendo dall'autore...
Rif. Commento #10
Grazie Peonia per avere segnalato il video del dr. Rainò, che non conoscevo. Ora ascolto anche le altre parti.
Buona vita :)
grazie a te Gaia :-)
ragazzi, tranqui, il tar della sardegna ha statuito che l'emergenza non esiste più..
la prima sentenza negazionista..
per la serie "a come gli gira il cervello..".
La giunta sarda è di destra, come quella calabresequindi bastonate.
Mò voglio vedere come si comporta il tar di Zinga..


www.ilfattoquotidiano.it/.../5934543

Tar Sardegna sospende l’ordinanza Solinas che imponeva test Covid a chi si reca sull’isola. Lui: “Dal governo due pesi e due misure”

Inoltre “le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone – scrive il presidente Dante D’Alessio – incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con dpcm solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.

(la libertà di circolazione è più importante della salute, si capisce..
e il caso di nembro e alzano in cui conte cita in correità la regione per non aver preso provvedimenti?

www.ilfattoquotidiano.it/.../5892631

... perché esistono due strumenti legislativi consentono al presidente di Regione di intervenire “in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica” con “ordinanze contingibili e urgenti“: sono l’art.32 della legge n.833/1978 e l’art. 117 del d.lgs n.112/1998)


(segue..)
Secondo D’Alessio, poi, “l’aggravamento del rischio sanitario, determinato dall’incremento dei contagi accertati nella regione, che ha determinato l’adozione delle misure in contestazione non sembra comunque di tale rilevanza da giustificare l’adozione di una misura, che incide sulla libera circolazione delle persone ed interviene solo pochi giorni dopo l’adozione dell’ultimo dpcm, in data 7 settembre 2020, che già ha tenuto conto dell’evolversi in tutte le regioni dell’epidemia in corso”. Ma c’è di più: “L’indicato rilevante incremento dei contagi nella Sardegna si è verificato in relazione al forte afflusso turistico del mese di agosto in condizioni che non sono peraltro destinate a ripetersi con l’imminente termine della stagione estiva” e non risulta dimostrata una insostenibile pressione sul sistema sanitario regionale, tale da imporre limitazioni alla libera circolazione delle persone, anche perché l’incremento del numero dei contagiati nella regione è stato in buona parte determinato dall’incremento del numero dei test e della rilevazione del virus in numerosi soggetti asintomatici”.

la prima sentenza negazionista !!

ragazzi, è tutto apposto, no?
di che c stiamo preoccupando??

ripeto mò voglio vedere il tar di zinga, scommetto che, siccome la giunta è dei loro, ribaltano tutto..
magistrati ignoranti e cialtroni..

=BUFFONI..

altro che ROMANIA...
qui è peggio..
(spostato x errata collocazione)
Auto rimosso:sbagliato thread.