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Domanda per qualche esperto di costituzione se c'è tra gli utenti.
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La Corte no, ma svariati giudici "minori" hanno accolto la ormai famosa impostazione del giudice di pace di Frosinone (accolta poi da un giudice del lavoro di Roma, con ordinanza, poi nel penale a R.Emil.). Il tenore è:Polemos ha scritto: In che senso incostituzionali? Finora, a quanto so, non ci sono stati pronunciamenti che abbiano cambiato le loro sorti.
l'impianto normativo è tutto illegittimo e incostituzionale.
Deve saperlo anche l' "ultimo" agente chiamato a sanzionare. Che quindi deve disapplicarlo (art 24 Cost, ma spesso anche il 1349 cod. ord. militare) . Altrimenti lo quereli per abuso di potere.
(c'è un video di poliziotti municipali in sardegna che se la danno a gambe levate quando trovano la barista informata, perchè penalmente rispondono personalmente , ovvio)
Io ho querelato Conte e i "suoi" ministri (modello querela Marco Mori), ho segnalato a tutte le autorità di polizia (e sindaci) notizia di reato per il comportamnento (anche) dell'attuale pres. del consiglio.
Loro fanno quello che gli pare. Sta a noi dire: "no." .
Vedi i video "difendersi adesso" o difendersi ora, sul canale YT LuxAlby (interviste a avv Fusillo)
o segui la corrias, vedi i video di "dentro la notizia"
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Qui intanto ci sono un paio di articoli interessanti: www.google.com/amp/s/www.laleggepertutti...e-della-sentenza/amp
www.altalex.com/documents/news/2021/03/2...-costituzionale-dpcm
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I provvedimenti della Magistratura sono tanto più importanti ( cioè "fanno giurisprudenza") quanto più elevato è il rango dell'organo che li emette.
Pertanto, in ambito penale, hanno valore assoluto le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite che si hanno quando, su uno stesso argomento, ci sono sentenze discordanti delle varie sezioni della Cassazione.
Gia questo significa che una singola sentenza della Cassazione può NON essere decisiva; ancor meno lo sono le sentenze di Corte d'Appello e di Tribunale.
Tuttavia possono essere importanti (le sentenze di Cassazione più di quelle dei Tribunali e Corti d’Appello) perché si tratta di " precedenti" che un imputato in un processo può richiamare a proprio favore, con la ragionevole speranza ma non la certezza (salvo Cassazione Sezioni Unite) che il magistrato che lo giudica la pensi nello stesso modo.
Al di fuori del singolo processo e quindi al di fuori del singolo imputato, di solito, non esplicano alcun effetto.
Va da sé che un provvedimento come quello del Gip di Reggio Emilia emesso, per di più, in fase preliminare (nega il rinvio a giudizio cioè non siamo neppure in un processo), per me, vale MENO di ZERO.
Diverso è l'ambito amministrativo (vedi oltre).
I poteri dello Stato sono legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il potere legislativo è esercitato esclusivamente dal Parlamento tramite le leggi. L' unico organo esterno che può intervenire sulle Leggi è la Corte Costituzionale ma solo per eventuali violazioni della Costituzione, mai sul contenuto delle leggi.
Le singole persone o la magistratura ordinaria non possono mai intervenire nel merito della legge cioè sul contenuto.
Le singole persone possono solo violare la legge, andare in giudizio e prospettare l'incostituzionalità della legge violata: il magistrato giudicante, se condivide le obiezioni, ha il potere di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Solo il magistrato può farlo.
Il potere esecutivo è esercitato, innanzi tutto, dal Governo, dai Ministeri e dalla Pubblica amministrazione tramite atti amministrativi ( dpcm, decreti ministeriali, ordinanze, ecc.) che devono essere conformi alle leggi in base a cui sono emanati e improntati a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, evitando illogicità, difetti di motivazione, eccesso potere……..
L' enorme differenza con l'ambito penale è che gli atti amministrativi (dpcm compresi) sono molto più "democratici" delle leggi perché sono soggetti al controllo di ogni singola persona.
Infatti CHIUNQUE ritenga di aver subito un torto, di essere penalizzato, discriminato o di aver subito un'ingiustizia dal contenuto di un atto amministrativo ( dpcm compresi) può ricorrere al Tar e, in appello al Consiglio di Stato.
Il Tar è abbastanza veloce; in caso di massima urgenza può uscire un decreto provvisorio anche in 1-2 settimane, oppure una Ordinanza provvisoria entro 2 mesi e poi una Sentenza in tempi un po' più lunghi.
Il Tar e il Consiglio di Stato, nel decidere sul singolo ricorso, hanno il POTERE di abrogare tutto o parte di qualsiasi atto amministrativo (dpcm compresi).
Se lo ritengono, Tar e Consiglio di Stato hanno anche la possibilità di rinvio alla Corte Costituzionale.
I casi di abrogazione di atti della Pubblica Amministrazione sono innumerevoli; in ambito Covid ne ricordo almeno 2 importanti
A) abrogazione in autunno dell' Ordinanza della Regione Lazio che obbligava il personale sanitario e gli over 65-70 alla vaccinazione antinfluenzale.
dichiarazione di illegittimità dell’art 1 comma 9 lett s) del dpcm 3/11/2020 nella parte che impone l'obbligo delle mascherine a scuola per i bimbi 6-11 anni.
Si tratta della sentenza Tar Lazio 2102/2021, decisa in camera di consiglio il 10/2/2021 e pubblicata il 19/2/2021. Purtroppo il dpcm impugnato è scaduto e i ricorrenti NON hanno impugnato i successivi dpcm (identici su questo punto) del 3/12/2020 e del 14/1/2021 per cui il Tar deve limitarsi a dichiarare “l’illegittimità” e non “l’annullamento” di un dpcm che non c’è più (il Tar sembra quasi dispiaciuto di non poterlo fare….).
La Sentenza diventa definitiva se non è appellata entro 60 giorni dalla notifica (circa in questi giorni); ad oggi non risulta appellata.
A proposito di Corte Costituzionale occorre, per prima cosa, leggere l’art 134 della Costituzione.
“La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;……..”
Gli “atti aventi forza di legge” dello Stato sono solo i Decreti Legge e i Decreti Legislativi per cui la “legittimità costituzionale” degli atti dello Stato su cui giudica la Corte Costituzionale sono le Leggi, i Decreti Legge, i Decreti Legislativi e STOP.
Ne deriva, in base alla Costituzione, che un dpcm NON è soggetto all’esame della Corte Costituzionale; come atto amministrativo è soggetto solo al giudizio della Giustizia Amministrativa (Tar e Consiglio di Stato).
La Sentenza 37/2021 della Corte Costituzionale, nell’abrogare una Legge della Regione Val d’Aosta in contrasto con la normativa statale, in modo INDIRETTO, ha esaminato tutto l’impianto normativo statale sul covid (Decreti Legge, Leggi e Dpcm) e ha concluso che è conforme alla Costituzione.
“9.– Infatti, il modello offerto dalla legislazione vigente, e appena rammentato, se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione possibile. “
Ed ha pure bacchettato la regione, ricordando che sul dpcm le competenze sono del giudice amministrativo.
“Non è in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei d.P.C.m. adottati a tale scopo – comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo – ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale”.
In conclusione, invece di fare urla e strepiti di incostituzionalità o improbabili quanto assurdi “esposti epocali” in ambito penale o altre amenità simili, tutti questi “avvocati”, se vogliono DAVVERO fare qualcosa di utile, dovrebbero prendere carta e penna e presentare una serie di ricorsi al Tar nei confronti alle misure del dpcm che ritengono ingiustificate (l’ho già scritto altre volte, almeno da quest’autunno e i primi dpcm risalgono a più di un anno fa..…)
NB. Se non sbaglio, fino al 30 aprile, dovrebbe essere in vigore il dpcm 2 marzo, poi vedremo…
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Per quel che riguarda gli avvocati ho l'impressione che la parola "incostituzionale" per loro sia diventata clickbait da un bel po': da un anno a questa parte la Rete si è riempita di azzeccagarbugli social tipo Polacco e altri, quest'ultimo è da un anno che grida in perfetto stile boomer, si è fatto un nome così. Sarò malizioso ma diffido da tutti questi personaggi.
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Splendida risposta grazie.
Quindi se ho ben capito quelole sentenze si possono usare sì, per difendersi (anche se non è detto che funzioni), ma non per andare all' attacco di sti peracottari right?
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SI, hai capito bene, almeno per quanto ne so io.....Lestaat ha scritto: @FZappa
Splendida risposta grazie.
Quindi se ho ben capito quelole sentenze si possono usare sì, per difendersi (anche se non è detto che funzioni), ma non per andare all' attacco di sti peracottari right?
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Mi spiace deludervi, ma non è così: l'Italia NON è uno stato sovrano, ma una Corporation di istituto privatistico al 100% (iscritta alla SEC - sito SEC.GOV - al n° 52782 dal 1934) venendo meno quindi al patto sociale con i suoi abitanti (popolo). Vi allego un link che spiegherà meglio le cose.
www.tribunalepopolare.org/wp-content/upl...21/12/Prontuario.pdf
chi volesse maggiori informazioni mi contatti.
grazie
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LOLl'Italia NON è uno stato sovrano, ma una Corporation di istituto privatistico al 100%
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Non c’è tanto da ridere, in vero.
www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000052782
www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/00...m2133251-1_424b5.htm
www.law.cornell.edu/wex/securities_act_of_1933
www.law.cornell.edu/wex/securities_law_history
www.law.cornell.edu/wex/blue_sky_law
Nel
PROSPECTUS SUPPLEMENT
(To Prospectus dated October 30, 2020)
Ci sono i vincoli, gli owners, i beneficiari, gli intermediari bancari e i depositari.
——
Costituzione.
www.studiocataldi.it/normativa/costituzi...pporti-economici.asp
Leggiti la legge costituzionale n. 1/2012 con la quale si concretizzava l’espropriazione di ogni diritto dello Stato in materia economica attraverso la “costituzionalizzazione” del pareggio di bilancio
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www.brocardi.it/tesi-di-laurea/illegitti...lita/60_estratto.pdf
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LOL
Ti ha già risposto mc ... c'è poco da ridere ... quando volessi approfondire riderai meno! ... ci sei dentro fino al collo! e mi dispiace ...
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robyped ha scritto: La seconda cosa è che ci sono "italiani" non appartenenti alla Repubblica... eppure sta proprio scritto così! chi sono questi "italiani" che non appartengono alla Repubblica? che l'Italia sia qualche cosa di differente dalla REPUBBLICA ITALIANA? grazie a chi vorrà e potrà rispondere ...
forse gli italiani appartenenti alla Svizzera, a San Marino o alla Città del Vaticano o ad altri stati esteri
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I DPCM sono illegittime e per certi versi incostituzionali (sempre nell'attesa che la corte cost. si pronunci)? Forse.
Ma qual'è il reale valore della COSTITUZIONE?
Partiamo da un punto molto semplice: vi ricordate quali furono i soggetti destinatari del primo lock down?
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Comunque, per rispondere direttamente alla tua domanda "chi sono gli italiani non appartenenti alla repubblica?" è presto detto:
Nel 1947, con ufficilità al e dal 1948 qualcuno "ha fatto la repubblica d'italia" me nessuno poteva convincere alcuno a prendervi parte, ad esservi assogettato. Coloro (i pochi intelligenti ammesso che ce ne siano stati all'epoca) che hanno deciso di NON prendere parte a questo assoggettamento sono gli italiani NON appartenenti alla repubblica. L'articolo da te citato, del resto, si può direttamente collegare al primo comma dell'articolo 27, il quale dice: "La responsabilità penale è personale", e questo lo può essere solo se considerato quanto sopra; nello specifico ora (1948) c'è una repubblica che tutela e viene tutelata da tutti coloro che decidono di farne parte, chiunque agisce penalmente contro di essa od una parte di essa, indipendentemente da chi sia/siano costui/costoro, davanti alla repubblica risponderanno penalmente dei loro misfatti.
Questo in breve.
Ci sarebbe poi tanto altro da dire su i "cittadini" ecc.
Se ti va di approfondire dillo.
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Ciao, la prima domanda che dovresti porti è: CHE COSA È TECNICAMENTE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA? E bada bene che non è una domanda da nulla, perché dall'unica risposta giusta che si può dare ne deriva l'unica e corretta interpretazione che si può dare a questo testo il cui valore è pari a quello della carta igenica.. usata.
Comunque, per rispondere direttamente alla tua domanda "chi sono gli italiani non appartenenti alla repubblica?" è presto detto:
Nel 1947, con ufficilità al e dal 1948 qualcuno "ha fatto la repubblica d'italia" me nessuno poteva convincere alcuno a prendervi parte, ad esservi assogettato. Coloro (i pochi intelligenti ammesso che ce ne siano stati all'epoca) che hanno deciso di NON prendere parte a questo assoggettamento sono gli italiani NON appartenenti alla repubblica. L'articolo da te citato, del resto, si può direttamente collegare al primo comma dell'articolo 27, il quale dice: "La responsabilità penale è personale", e questo lo può essere solo se considerato quanto sopra; nello specifico ora (1948) c'è una repubblica che tutela e viene tutelata da tutti coloro che decidono di farne parte, chiunque agisce penalmente contro di essa od una parte di essa, indipendentemente da chi sia/siano costui/costoro, davanti alla repubblica risponderanno penalmente dei loro misfatti.
Questo in breve.
Ci sarebbe poi tanto altro da dire su i "cittadini" ecc.
Se ti va di approfondire dillo.
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13 anni fa qualcuno condivise sulla mia pagina FB un link che mi rimandava direttamente al S.E.C., ma ad una sua pagina particolare; seguendo le istruzioni di questo qualcuno, in detta pagina digitai i miei dati personali e ne uscìi il famoso BOND di cui tanto si parla.
All'epoca ero ancora all'oscuro di molte sfaccettature che "regolano" la collettività, quindi, preso atto del presunto "debito" in capo alla posizione/finzione giuridica chiusi tutto e non ci tornai più.
Non ho più trovato ne il link ne tanto meno la pagina nel sito del S.E.C.
Se hai capito di cosa sto parlando, saresti capace di trovare quella pagina?
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La Giustizia esiste . . . quindi Repetita Iuvant!
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