Green Pass: possibile cavillo legale?

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3 Anni 3 Mesi fa #44586 da ildono
 Ciao, volevo esporvi un idea a cui pensavo pocanzi: se leggete il testo della legge parlano di "possesso" del green pass.  pdf obbligo green pass

ed ho controllato il significato letterale che riporto: 
possesso
/pos·sès·so/
sostantivo maschile
  1. 1.
    Il potere effettivo connesso alla ‘disponibilità’, ma non necessariamente alla ‘proprietà’ di un bene: il p. di una terra, di un titolo; rientrare in p. di una somma; l'inquilino ha già preso p. dell'appartamento.
    • Al concetto di ‘bene’ può sostituirsi quello relativo alle attribuzioni connesse all'esercizio di un ufficio o di una carica.
      "prendere p. della cattedra"
  2. 2.
    FIG.
    Dominio o padronanza relativamente a una disponibilità tecnica o specifica.
    "avere il perfetto p. di una lingua"
    • Possesso palla, nel calcio, fase di gioco nella quale uno o più giocatori di una squadra, grazie a un'azione coordinata e a una precisa disposizione sul campo, riescono a mantenere o a passarsi il pallone.
  3. 3.
    CONCR.
    Proprietà terriera.
    • Possedimento coloniale
Se vediamo la definizione si può possedere qualcosa senza esserne proprietari/titolari, ne consegue a rigor di logica che a stretti termini l'obbligo sarebbe solo di avere il green pass con se, anche se nominativo di altri purchè valido ed autentico. In questo senso basterebbe avere il qr code green con se scaricato liberamente online o passato da amici/parenti che lo possiedano.

C'è qualcuno competente in materia che può esprimere un parere autorevole in merito?

Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.

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3 Anni 2 Mesi fa #44603 da peterpan3
Si parla anche di "Esibizione", correlandone l'azione implicitamente al possesso. Si ridurrebbe il tutto ad una mera questione semantica, ma il significato dell'atto non varia, di conseguenza l'integrità della soluzione non viene minimamente scalfitta.
L'obiezione ha la stessa valenza del "non siamo gli androidi che state cercando" ma in un universo senza La Forza.

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3 Anni 2 Mesi fa #44634 da ariosto.aurola
Nel decreto ho letto la contraddizione. Iniziamo a parlarne con avvocati. 
Art. 1 punto uno capoverso 6/7,
Recita:
Al fine di prevenire la diffusione dell'infeziine da sars cov 2..
Art. 5
Lettera d
Recita:
A colori che sono stati identificati come casi accertati positivi al sars cov 2 oltre il 14 esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonchè a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresí, la certificazione verde covid 19 di cui alla lettera c-bis),..... Omissis.
Interpretazione:
Ciò significa che si riconosce esicitamente che i vaccinati si possono ammalare o quanto meno essere portatori di virus. È scritto, è vero, lo dice lo stesso legislatore. 
Ciò vuol dire che può entrare un vaccianto positivo che non sa di essere positivo ma ha green pass. I non vaccinati quindi, tamponati negativi, entrano al lavoro sicuri della negativitá   mentre i vaccianati entrano al lavoro senza la sicurezza di essere Negativi. Scompare ipso fatto la base su cui si fonda il green pass! Si ritorna quindi alla profilassi ante green pass che per effetto di loro stessa ammissione di legge, deve essere ritenuta come profilassi al pari di mascherina, distanziamento sociale e gel. Tutti con tampone o nessuno!

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