Domanda per qualche esperto di costituzione se c'è tra gli utenti.

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3 Anni 6 Mesi fa #43423 da Lestaat
Essendo i dpcr che applicano determinate regole stati dichiarati incostituzionali, il governo o i membri che lo compongono direttamente, ripresentando lo stesso tipo di provvedimento, non sono denunciabili in qualche modo?

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3 Anni 6 Mesi fa #43424 da Polemos
In che senso incostituzionali? Finora, a quanto so, non ci sono stati pronunciamenti che abbiano cambiato le loro sorti.

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3 Anni 6 Mesi fa - 3 Anni 6 Mesi fa #43428 da Upaut

Polemos ha scritto: In che senso incostituzionali? Finora, a quanto so, non ci sono stati pronunciamenti che abbiano cambiato le loro sorti.

La Corte no, ma svariati giudici "minori" hanno accolto la ormai famosa impostazione del giudice di pace di Frosinone (accolta poi da un giudice del lavoro di Roma, con ordinanza, poi nel penale a R.Emil.). Il tenore è:
l'impianto normativo è tutto illegittimo e incostituzionale.
Deve saperlo anche l' "ultimo" agente chiamato a sanzionare. Che quindi deve disapplicarlo (art 24 Cost, ma spesso anche il 1349 cod. ord. militare) . Altrimenti lo quereli per abuso di potere.
(c'è un video di poliziotti municipali in sardegna che se la danno a gambe levate quando trovano la barista informata, perchè penalmente rispondono personalmente , ovvio) 

Io ho querelato Conte e i "suoi" ministri (modello querela Marco Mori), ho segnalato a tutte le autorità di polizia (e sindaci) notizia di reato per il comportamnento (anche) dell'attuale pres. del consiglio.
Loro fanno quello che gli pare. Sta a noi dire: "no." .
Vedi i video "difendersi adesso" o difendersi ora, sul canale YT LuxAlby (interviste a avv Fusillo)
o segui la corrias, vedi i video di "dentro la notizia"
Ultima Modifica 3 Anni 6 Mesi fa da Upaut.

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3 Anni 6 Mesi fa #43431 da Polemos
Sì infatti, questo filone lo conosco e l'ho seguito, però come dici a livello di corte costituzionale non si muove niente (su Border Nights in un paio di video hanno spiegato che, ai piani alti, sono stati molto bravi a driblare il problema, proprio perché i dpcm sono su un piano diverso rispetto a leggi e decreti-legge). Per questo dicevo che, a oggi, il dibattito sulla incostituzionalità dei dpcm mi sembra sia stagnante. Poi bisognerà vedere come continueranno a muoversi questi del governo "allargato", ultimamente pare che Draghi punti più ai decreti piuttosto che ai dpcm.

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3 Anni 6 Mesi fa #43432 da Lestaat
Lo so che la corte costituzionale non si è pronunciata ma ci sono due pronunce della cassazione che già fanno giurisprudenza o no?

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3 Anni 6 Mesi fa #43443 da Polemos
Da quel che so nessuna sentenza fa giurisprudenza coi dpcm proprio perché sono atti amministrativi, quindi una eventuale disapplicazione decisa dal giudice vale solo ed esclusivamente per la causa in questione. Peccato che non ricordo in quale occasione ma qualche settimana fa Fabretti ha spiegato la stessa cosa a Mazzuco in una puntata del sabato, prova a cercare tra le ultime puntate.
Qui intanto ci sono un paio di articoli interessanti: www.google.com/amp/s/www.laleggepertutti...e-della-sentenza/amp

www.altalex.com/documents/news/2021/03/2...-costituzionale-dpcm

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3 Anni 5 Mesi fa - 3 Anni 5 Mesi fa #43454 da FZappa
Provo a fare un po' di chiarezza, per quanto sono in grado, partendo dai “basic”

 I provvedimenti della Magistratura sono tanto più importanti ( cioè "fanno giurisprudenza") quanto più  elevato è il rango dell'organo che li emette.
Pertanto, in ambito penale,   hanno  valore assoluto le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite che si hanno quando, su uno stesso argomento, ci sono sentenze discordanti delle varie sezioni della Cassazione.
Gia questo significa che una singola sentenza della Cassazione può NON essere decisiva; ancor meno lo sono le sentenze di Corte d'Appello e di Tribunale.
Tuttavia possono essere importanti (le sentenze di Cassazione più di quelle dei Tribunali e Corti d’Appello) perché si tratta di " precedenti" che un imputato in un processo può richiamare a proprio favore, con la ragionevole speranza ma non la certezza (salvo Cassazione Sezioni Unite) che  il magistrato che lo giudica la pensi nello stesso modo.
Al di fuori del singolo processo e quindi al di fuori del singolo imputato, di solito, non esplicano alcun effetto.
Va da sé che un provvedimento come quello del Gip di Reggio Emilia emesso, per di più, in fase preliminare (nega il rinvio a giudizio cioè non siamo neppure in un processo), per me, vale MENO di ZERO.
Diverso è l'ambito amministrativo (vedi oltre).

I poteri dello Stato sono legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il potere legislativo è esercitato esclusivamente dal Parlamento tramite le leggi. L' unico organo esterno che può intervenire sulle Leggi è la Corte Costituzionale ma solo per eventuali violazioni della Costituzione, mai sul contenuto delle leggi.
Le singole persone o la magistratura ordinaria non possono mai intervenire nel merito della legge cioè sul contenuto.
Le singole persone possono solo violare la legge, andare in giudizio e prospettare l'incostituzionalità della legge violata: il magistrato giudicante, se condivide le obiezioni, ha il potere di rimettere la questione alla Corte Costituzionale. 
Solo il magistrato può farlo. 

Il potere esecutivo è esercitato, innanzi tutto, dal Governo, dai Ministeri e dalla Pubblica amministrazione tramite atti amministrativi ( dpcm, decreti ministeriali, ordinanze, ecc.) che devono essere conformi alle leggi in base a cui sono emanati e improntati a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, evitando illogicità, difetti di motivazione, eccesso potere……..
L' enorme differenza con l'ambito penale è che gli atti amministrativi (dpcm compresi) sono molto più "democratici" delle leggi perché sono soggetti al controllo di ogni singola persona.
Infatti CHIUNQUE ritenga di aver subito un torto, di essere penalizzato, discriminato o di aver subito un'ingiustizia dal contenuto di un atto amministrativo ( dpcm compresi) può  ricorrere al Tar e, in appello al Consiglio di Stato.
Il Tar è abbastanza veloce; in caso di massima urgenza può uscire un decreto provvisorio anche in 1-2 settimane, oppure una Ordinanza provvisoria entro 2 mesi e poi una Sentenza in tempi un po' più lunghi.
Il Tar e il Consiglio di Stato, nel decidere sul singolo ricorso, hanno il POTERE di abrogare tutto o parte di qualsiasi atto amministrativo (dpcm compresi).
Se lo ritengono, Tar e Consiglio di Stato hanno anche la possibilità di rinvio alla Corte Costituzionale. 

I casi di abrogazione di atti della Pubblica Amministrazione sono innumerevoli; in ambito Covid ne ricordo almeno 2 importanti
A) abrogazione in autunno dell' Ordinanza della Regione Lazio che obbligava il personale sanitario e gli over 65-70 alla vaccinazione antinfluenzale.
B) dichiarazione di illegittimità dell’art 1 comma 9 lett s) del dpcm 3/11/2020 nella parte che impone l'obbligo delle mascherine a scuola per i bimbi 6-11 anni.
Si tratta della sentenza Tar Lazio 2102/2021, decisa in camera di consiglio il 10/2/2021 e pubblicata il 19/2/2021. Purtroppo il dpcm impugnato è scaduto e i ricorrenti  NON hanno impugnato i successivi dpcm (identici su questo punto) del 3/12/2020 e del 14/1/2021 per cui il Tar deve limitarsi a dichiarare “l’illegittimità” e non “l’annullamento” di un dpcm che non c’è più (il Tar sembra quasi dispiaciuto di non poterlo fare….).
La Sentenza diventa definitiva se non è appellata entro 60 giorni dalla notifica (circa in questi giorni); ad oggi non risulta appellata.

A proposito di Corte Costituzionale occorre, per prima cosa, leggere l’art 134 della Costituzione.
“La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;……..”
Gli “atti aventi forza di legge” dello Stato sono solo i Decreti Legge e i Decreti Legislativi  per cui la “legittimità costituzionale” degli atti dello Stato su cui giudica la Corte Costituzionale sono le Leggi, i Decreti Legge, i Decreti Legislativi e STOP.
Ne deriva, in base alla Costituzione, che un dpcm NON è soggetto all’esame della Corte Costituzionale; come atto amministrativo è soggetto solo al giudizio della Giustizia Amministrativa (Tar e Consiglio di Stato).
La Sentenza 37/2021 della Corte Costituzionale, nell’abrogare una Legge della Regione Val d’Aosta in contrasto con la normativa statale, in modo INDIRETTO, ha esaminato tutto l’impianto normativo statale sul covid  (Decreti Legge, Leggi e Dpcm) e ha concluso che è conforme alla Costituzione.
“9.– Infatti, il modello offerto dalla legislazione vigente, e appena rammentato, se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione possibile. “
Ed ha pure bacchettato la regione, ricordando che sul dpcm  le competenze sono del giudice amministrativo. 
“Non è in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei d.P.C.m. adottati a tale scopo – comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo – ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale”.
 

In conclusione, invece di fare urla e strepiti di incostituzionalità o improbabili quanto assurdi “esposti epocali” in ambito penale o altre amenità simili, tutti questi “avvocati”, se vogliono DAVVERO fare qualcosa di utile, dovrebbero prendere carta e penna e presentare una serie di ricorsi al Tar nei confronti alle misure del dpcm che ritengono ingiustificate (l’ho già scritto altre volte, almeno da quest’autunno e i primi dpcm risalgono a più di un anno fa..…) 

NB. Se non sbaglio, fino al 30 aprile, dovrebbe essere in vigore il dpcm 2 marzo, poi vedremo… 
Ultima Modifica 3 Anni 5 Mesi fa da FZappa.
I seguenti utenti hanno detto grazie : fumeo17, Polemos, robyale

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3 Anni 5 Mesi fa #43457 da Polemos
Bella analisi, grazie!
Per quel che riguarda gli avvocati ho l'impressione che la parola "incostituzionale" per loro sia diventata clickbait da un bel po': da un anno a questa parte la Rete si è riempita di azzeccagarbugli social tipo Polacco e altri, quest'ultimo è da un anno che grida in perfetto stile boomer, si è fatto un nome così. Sarò malizioso ma diffido da tutti questi personaggi.

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3 Anni 5 Mesi fa #43473 da Lestaat
@FZappa

Splendida risposta grazie.
Quindi se ho ben capito quelole sentenze si possono usare sì, per difendersi (anche se non è detto che funzioni), ma non per andare all' attacco di sti peracottari right?

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3 Anni 5 Mesi fa #43493 da FZappa

Lestaat ha scritto: @FZappa

Splendida risposta grazie.
Quindi se ho ben capito quelole sentenze si possono usare sì, per difendersi (anche se non è detto che funzioni), ma non per andare all' attacco di sti peracottari right?
 

SI, hai capito bene, almeno per quanto ne so io.....

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2 Anni 10 Mesi fa #45212 da robyped
Ho letto tutte le varie risposte, ma tutte presuppongono che esista uno Stato di diritto Sovrano (Repubblica Italiana) e che i vari organi interni amministrino la giustizia nell'interesse del cittadino.
Mi spiace deludervi, ma non è così: l'Italia NON è uno stato sovrano, ma una Corporation di istituto privatistico al 100% (iscritta alla SEC - sito SEC.GOV - al n° 52782 dal 1934) venendo meno quindi al patto sociale con i suoi abitanti (popolo). Vi allego un link che spiegherà meglio le cose.
www.tribunalepopolare.org/wp-content/upl...21/12/Prontuario.pdf
chi volesse maggiori informazioni mi contatti.
grazie

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2 Anni 10 Mesi fa #45214 da Sertes

l'Italia NON è uno stato sovrano, ma una Corporation di istituto privatistico al 100%

LOL

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2 Anni 10 Mesi fa #45260 da mc
È uno “ stato sovrano “, si, le cui finanze sono completamente asservite ad una gestione privatistica del bilancio.

Non c’è tanto da ridere, in vero.

www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000052782

www.sec.gov/Archives/edgar/data/52782/00...m2133251-1_424b5.htm

www.law.cornell.edu/wex/securities_act_of_1933
www.law.cornell.edu/wex/securities_law_history
www.law.cornell.edu/wex/blue_sky_law

Nel
PROSPECTUS SUPPLEMENT
(To Prospectus dated October 30, 2020)

Ci sono i vincoli, gli owners, i beneficiari, gli intermediari bancari e i depositari.

——
Costituzione.

www.studiocataldi.it/normativa/costituzi...pporti-economici.asp

Leggiti la legge costituzionale n. 1/2012 con la quale si concretizzava l’espropriazione di ogni diritto dello Stato in materia economica attraverso la “costituzionalizzazione” del pareggio di bilancio


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2 Anni 10 Mesi fa #45261 da mc
Lettura interessante (di sicuro non per chi non regge più di 10 righe di paragrafo consecutive oltre le quali inizia ad incorrere in vertigini debilitanti):

www.brocardi.it/tesi-di-laurea/illegitti...lita/60_estratto.pdf


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1 Anno 9 Mesi fa #49804 da robyped
ho letto la tesina sulla Costituzione ... si è "dimenticato" di spiegare l'art. 51, specialmente per quello che riguarda il secondo comma ... che se ricordo bene dice: "La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica." leggendolo bene ci rendiamo conto di due cose: la prima è che i "cittadini" non sono la stessa cosa degli "italiani", altrimenti non ci sarebbe bisogno di parificarli per legge! La seconda cosa è che ci sono "italiani" non appartenenti alla Repubblica... eppure sta proprio scritto così! chi sono questi "italiani" che non appartengono alla Repubblica? che l'Italia sia qualche cosa di differente dalla REPUBBLICA ITALIANA? grazie a chi vorrà e potrà rispondere ...

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1 Anno 9 Mesi fa #49805 da robyped
l'Italia NON è uno stato sovrano, ma una Corporation di istituto privatistico al 100%

LOL
Ti ha già risposto mc ... c'è poco da ridere ... quando volessi approfondire riderai meno! ... ci sei dentro fino al collo! e mi dispiace ...

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1 Anno 9 Mesi fa #49806 da Nomit

robyped ha scritto:  La seconda cosa è che ci sono "italiani" non appartenenti alla Repubblica... eppure sta proprio scritto così! chi sono questi "italiani" che non appartengono alla Repubblica? che l'Italia sia qualche cosa di differente dalla REPUBBLICA ITALIANA? grazie a chi vorrà e potrà rispondere ...


forse gli italiani appartenenti alla Svizzera, a San Marino o alla Città del Vaticano o ad altri stati esteri
I seguenti utenti hanno detto grazie : fumeo17

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1 Anno 8 Mesi fa #49842 da guillermo
È un discorso che non si può assolvere se non conoscendo ed approfondendo il testo della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il suo presunto valore. Da questa presunzione ne deriva a caascata il valore di tutto ciò che ne consegue.
I DPCM sono illegittime e per certi versi incostituzionali (sempre nell'attesa che la corte cost. si pronunci)? Forse.
Ma qual'è il reale valore della COSTITUZIONE?
Partiamo da un punto molto semplice: vi ricordate quali furono i soggetti destinatari del primo lock down?

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1 Anno 8 Mesi fa #49843 da guillermo
Ciao, la prima domanda che dovresti porti è: CHE COSA È TECNICAMENTE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA? E bada bene che non è una domanda da nulla, perché dall'unica risposta giusta che si può dare ne deriva l'unica e corretta interpretazione che si può dare a questo testo il cui valore è pari a quello della carta igenica.. usata.
Comunque, per rispondere direttamente alla tua domanda "chi sono gli italiani non appartenenti alla repubblica?" è presto detto:
Nel 1947, con ufficilità al e dal 1948 qualcuno "ha fatto la repubblica d'italia" me nessuno poteva convincere alcuno a prendervi parte, ad esservi assogettato. Coloro (i pochi intelligenti ammesso che ce ne siano stati all'epoca) che hanno deciso di NON prendere parte a questo assoggettamento sono gli italiani NON appartenenti alla repubblica. L'articolo da te citato, del resto, si può direttamente collegare al primo comma dell'articolo 27, il quale dice: "La responsabilità penale è personale", e questo lo può essere solo se considerato quanto sopra; nello specifico ora (1948) c'è una repubblica che tutela e viene tutelata da tutti coloro che decidono di farne parte, chiunque agisce penalmente contro di essa od una parte di essa, indipendentemente da chi sia/siano costui/costoro, davanti alla repubblica risponderanno penalmente dei loro misfatti.
Questo in breve.

Ci sarebbe poi tanto altro da dire su i "cittadini" ecc.
Se ti va di approfondire dillo.

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1 Anno 8 Mesi fa #49844 da guillermo
Copio e incollo una risposta che ho dato ad un altro utente (errori ortografici inclusi).

Ciao, la prima domanda che dovresti porti è: CHE COSA È TECNICAMENTE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA? E bada bene che non è una domanda da nulla, perché dall'unica risposta giusta che si può dare ne deriva l'unica e corretta interpretazione che si può dare a questo testo il cui valore è pari a quello della carta igenica.. usata.
Comunque, per rispondere direttamente alla tua domanda "chi sono gli italiani non appartenenti alla repubblica?" è presto detto:
Nel 1947, con ufficilità al e dal 1948 qualcuno "ha fatto la repubblica d'italia" me nessuno poteva convincere alcuno a prendervi parte, ad esservi assogettato. Coloro (i pochi intelligenti ammesso che ce ne siano stati all'epoca) che hanno deciso di NON prendere parte a questo assoggettamento sono gli italiani NON appartenenti alla repubblica. L'articolo da te citato, del resto, si può direttamente collegare al primo comma dell'articolo 27, il quale dice: "La responsabilità penale è personale", e questo lo può essere solo se considerato quanto sopra; nello specifico ora (1948) c'è una repubblica che tutela e viene tutelata da tutti coloro che decidono di farne parte, chiunque agisce penalmente contro di essa od una parte di essa, indipendentemente da chi sia/siano costui/costoro, davanti alla repubblica risponderanno penalmente dei loro misfatti.
Questo in breve.

Ci sarebbe poi tanto altro da dire su i "cittadini" ecc.
Se ti va di approfondire dillo.

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1 Anno 8 Mesi fa #49845 da guillermo
Ciao,
13 anni fa qualcuno condivise sulla mia pagina FB un link che mi rimandava direttamente al S.E.C., ma ad una sua pagina particolare; seguendo le istruzioni di questo qualcuno, in detta pagina digitai i miei dati personali e ne uscìi il famoso BOND di cui tanto si parla.
All'epoca ero ancora all'oscuro di molte sfaccettature che "regolano" la collettività, quindi, preso atto del presunto "debito" in capo alla posizione/finzione giuridica chiusi tutto e non ci tornai più.
Non ho più trovato ne il link ne tanto meno la pagina nel sito del S.E.C.
Se hai capito di cosa sto parlando, saresti capace di trovare quella pagina?

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8 Mesi 1 Settimana fa #52909 da robyped
La Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA è l'atto costitutivo di una azienda commerciale e costituisce un "contratto" con il popolo italiano (contratto proposto in frode con "obbligo" di adesione, mentre non vi è e non vi può essere nessun obbligo). Infatti in questo contratto si legge: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (proponente) ... art. 1) L'Italia (rispondente) è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Qui in otto parole abbiamo un imbroglio e molte inesattezze ... Il popolo italiano ha scelto il sistema di governo attraverso un referendum popolare (appunto) e, ammesso che non vi siano stati brogli, avrebbe scelto la formula repubblicana (res publica dal latino "la cosa pubblica") al posto della monarchia (mono archia ... potere di uno solo) . Ma non ha scelto a quale entità conferire questo mandato. A parte che il risultato ufficiale non è mai stato reso noto, visto che ci sono state contestazioni sul numero dei voti e il governo provvisorio di allora aveva preso tempo per le verifiche del caso ... tant'è, ad oggi quei risultati non sono mai stati resi noti ... Che ITALY REPUBLIC OF risulti iscritta alla SEC con il n° 0000052782 è ormai noto ( www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000052782&owner=exclude ) e che siamo un colonia americana soggetta alla presentazione della brochure per poter vendere titoli è altrettanto noto (vedi i documenti reperibili aprendo i files di cui sopra). Che tutti gli ENTI che compongono la Corporazione ITALY REPUBLIC OF sono inscritti come "company" nel registro DUN&BRADSTREET è pure una prova che tutti i MINISTERI, tutte le FORZE DELL'ORDINE, il PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (non dell'Italia!), il SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (non dell'Italia!) siano, appunto, tutte "company" ossia socità commerciali che non possono emanare "leggi", ma possono solo proporre contratti commerciali ... che si possono anche rifiutare ... Il resto lo fa la nostra ignoranza e la frode perpetrata in maniera subdola ad iniziare dalla semantica (significato delle parole e loro derivazione storica) e dagli equivoci che nascono da questa ... Comunque, in Costituzione si parla anche (art. 3 e art. 32) della "persona umana" ... Chi sarà mai questa "persona umana" (Persona Umana) che, non è la "PERSONA Fisica" e tanto meno la "PERSONA GIURIDICA (attenzione a come sono scritte!) ... e anche attenzione al significato della parola "persona" ... come pure al significato della parola "identificarsi" ... con questi due equivoci ci imbrogliano ... il resto è molto lungo da spiegare ... ma è tutto documentato. grazie

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8 Mesi 1 Settimana fa - 8 Mesi 1 Settimana fa #52910 da robyale
Upaut: Che fine ha fatto la tua querela? Non sarà mica a 45?

Pezzo per pezzo, tutto sta acquistando una logica.
§
Per quanto improbabile, eliminato l'impossibile, quella cosa deve essere la verità
Ultima Modifica 8 Mesi 1 Settimana fa da robyale.

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