Re: cavalieri di malta

Inviato da  carlocomo il 21/4/2007 13:03:57
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muratore ha scritto:
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Invece è molto facile. Gli unici ordini cavallereschi riconosciuti dalla Repubblica Italiana sono, oltre a quelli conferiti dal Presidente della Repubblica e dal Vaticano, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tutti gli ordini templari, invece, sono illegali.


Illegali? Hai idea di cosa voglia dire la parola "legale"?

Che un Ordine quale dovrebbe essere quello Templare possa essere misurato in base al numero di riconoscimenti ottenuto dagli stati mi sembra una gran fesseria.
In tal caso daltronde, l'originale vale meno di tutti gli altri essendo stato disconosciuto da tutti gli stati e MAI riabilitato.

Per il resto un Ordine del genere dovrebbe essere valutato solo in base a due parametri:
valore delle persone che lo compongono (non il loro portafogli)
qualità e quantità delle conoscenze da loro custodite.

Non in base alle prestazioni sanitaria che sono in grado di fornire.

Quali siano le conoscenze custodite dallo SMOM onestamente lo ignoro, quale sia il valore delle persone che lo compongono pure.

Ma conosco qualcuno e qualche atto compiuto dallo SMOM e del quale non mi va di parlare.
Nella mia microrealtà, ho l'impressione motivata che manchi l'uno e l'altro, ma niente esclude che altrove possa essere meglio. E' ciò che mi auguro!

PS a vedere bene nel loro stesso sito i Cavalieri Ospedalieri non affermano affatto di essere Templari, ma solo Cavalieri Cristiani che hanno fatto dell'ospitalità/ospedalità cristiana un fondamento di vita. Dunque loro neanche tentano di imitare i templari, sono Ospedalieri.




Quando, un anno fa, scrissi su questo forum che lo SMOM fosse l'unico erede del sapere templare , mi ero appena affacciato allo studio di queste tematiche. Oggi ammetto con molta umiltà che così non è. L'Ordine di Malta è una cosa, l'Ordine del Tempio un'altra. Tuttavia non mi si venga a dire che gli eredi attuali del Tempio siano i pataccari neotemplari. Venendo al riconoscimento degli Ordini cavallereschi mi spiace dirti che questi, per essere tali, hanno la necessità di essere riconosciuti da una "fons honorum" sovrana e dal Vaticano se sono anche religiosi. L'Ordine di Malta è l'unico caso di ordine cavalleresco che non ha bisogno di alcun riconoscimento, essendo esso stesso uno stato sovrano. Infine, queste allusioni alle microrealtà dello Smom, se non vengono specificate, continuo a ritenerle prive di fondamento, come tutte le cose dette a "mezza bocca".

Ps So benissimo il significato della parola legale. Ti consiglio, quindi, di leggerti questo testo preso dal sito della Presidenza dei Ministri.

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 .
Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"
e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1).



Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n. 73






Art. 7


I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (4).
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (5).
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.



Art. 8


Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6).
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7).
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

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